Decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 - Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia.
6. Si applicano gli articoli 2456 e 2457 del codice civile.
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4. Per le obbligazioni convertibili in azioni proprie trovano integrale applicazione le norme del codice civile.
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4. Le informazioni pubblicizzate non costituiscono offerta al pubblico a norma dell'art. 1336 del codice civile.
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3. Il termine previsto dall'art. 2503, primo comma, del codice civile è ridotto a quindici giorni.
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3. L'inosservanza delle disposizioni dei commi 1 e 2 è punita con le pene stabilite dall'art. 2624, primo comma, del codice civile.
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governativa dal codice civile.
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civile.
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primo e secondo, del codice civile.
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decreto previsto dall'articolo 586 del codice di procedura civile.
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disposizioni del codice di procedura civile sul processo di cognizione.
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informazioni, disporne l'apprensione e la vendita. Quest'ultima viene effettuata ai sensi dell'art. 1515 del codice civile.
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4. Il privilegio previsto dal presente articolo si colloca nel grado indicato nell'art. 2777, ultimo comma, del codice civile e non pregiudica gli
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1. Le disposizioni contenute nei capi I, II e V del titolo XI del libro V del codice civile si applicano a chi svolge funzioni di amministrazione
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applicano gli articoli 2410, 2411, 2412, 2413, primo comma, n. 3, 2414, 2415, 2416, 2417, 2418 e 2419 del codice civile.
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codice civile, spetta ai commissari, sentito il comitato di sorveglianza, previa autorizzazione della Banca d'Italia.
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1. Le norme dettate dall'art. 1525 del codice civile si applicano anche a tutti i contratti di credito al consumo a fronte dei quali sia stato
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eccezioni che poteva far valere nei confronti del cedente, ivi compresa la compensazione, anche in deroga al disposto dell'art. 1248 del codice civile.
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1. La Banca d'Italia e le banche possono chiedere il decreto d'ingiunzione previsto dall'art. 633 del codice di procedura civile anche in base
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procedono agli adempimenti previsti dagli articoli 2456 e 2457 del codice civile.
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dell'art. 2359 del codice civile e presso controllate da una stessa controllante.
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civile, spetta ai commissari straordinari, sentito il comitato di sorveglianza, previa autorizzazione della Banca d'Italia. Gli organi amministrativi
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5. Fermo restando quanto disposto dall'art. 1153 del codice civile, il privilegio può essere esercitato anche nei confronti dei terzi che abbiano
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civile, dell'atto dal quale il privilegio risulta. Della costituzione del privilegio è dato avviso mediante pubblicazione nel foglio annunzi legali
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7. Alle banche non si applicano il titolo IV della legge fallimentare e l'art. 2409 del codice civile. Se vi è fondato sospetto di gravi irregolarità
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penale. Restano fermi l'art. 501 del codice penale, l'art. 2628 del codice civile e l'art. 5 della legge 17 maggio 1991, n. 157.
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termine stabilito sono considerati inadempienti ai sensi dell'art. 587 del codice di procedura civile.
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, dell'art. 2409, terzo comma, del codice civile ovvero ad altra analoga procedura prevista da leggi speciali e possa essere alterato in modo grave
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civile ovvero dalla data dell'aggiudicazione o dell'assegnazione paghino alla banca le rate scadute, gli accessori e le spese. Nel caso di vendita in
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inosservanza, la deliberazione è impugnabile a norma dell'art. 2377 del codice civile, se la maggioranza richiesta non sarebbe stata raggiunta senza i voti
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2. In caso di inosservanza del divieto, la deliberazione è impugnabile, a norma dell'art. 2377 del codice civile, se la maggioranza richiesta non
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. 2409, terzo comma, del codice civile, le relative procedure si convertono in amministrazione straordinaria. Il tribunale competente, anche d'ufficio
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inosservanza, la deliberazione è impugnabile a norma dell'art. 2377 del codice civile se la maggioranza richiesta non sarebbe stata raggiunta senza i voti
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: "Art. 10 (Doveri del collegio sindacale). - 1. Ferme le disposizioni del codice civile e delle leggi speciali, i sindaci degli intermediari di cui
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per la raccolta effettuata, nei limiti previsti dal codice civile, mediante l'emissione di obbligazioni; d) alle società e agli enti con titoli
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1. Ai fini del presente capo: a) il controllo sussiste nei casi previsti dall'art. 2359, commi primo e secondo, del codice civile. Si applica l'art
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inosservanza del divieto, la deliberazione è impugnabile, a norma dell'art. 2377 del codice civile, se la maggioranza richiesta non sarebbe stata raggiunta senza
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) ai contratti di somministrazione previsti dagli articoli 1559 e seguenti del codice civile, purché stipulati preventivamente in forma scritta e
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1940, n. 933; il regio decreto 25 novembre 1940, n. 1955; gli articoli 2766 e 2778, numeri 3 e 9, del codice civile, approvato con regio decreto 16 marzo